E’ doverosa una premessa: quando si sia sottoscritta una richiesta di prestito e una volta che il prestito si sia ottenuto diventa poi di fondamentale importanza che si rimborsino le rate regolarmente e puntualmente. Sottolineiamo come, a parte alcune facilitazioni che caratterizzano alcuni prestiti ad opera di qualche istituto di credito o società finanziaria, il mancato pagamento di una rata, anche una sola, costituisce autorizzazione per l’ istituto di credito o società finanziaria non solo a porre termine unilateralmente al contratto di prestito (o qualsiasi altra forma di finanziamento) stipulato, ma anche a gravare il debitore di ogni onere bancario, dell’ eventuale protesto e di qualsivoglia altro onere sostenuto dall’ ente creditore per il recupero delle somme dovute e non ricevute ed anche, eventualmente, di penali.
Sarebbe un grave errore dimenticare che, in aggiunta ai maggiori oneri a suo sopra descritti, il debitore insolvente corre il rischio, anche per una sola rata impagata, di essere segnalato alla CRIF (Centrale Rischi Finanziari) con la conseguenza di vedere la propria affidabilità creditizia peggiorare e, di conseguenza, di incontrare molto maggiori difficoltà in futuro in caso si decidesse nuovamente di ricorrere a prestiti e/O finanziamenti di qualsiasi natura e genere.
Come è possibile recedere da un finanziamento ottenuto?
Una relativamente nuova normativa inerente il credito al consumo, che reca un’ ultima modifica con decreto legislativo numero 141/2010 e che ha visto la luce definitivamente nel duemilaundici e precisamente nel mese di giugno, ha apportato delle novità interessanti non solo per quanto attiene alla trasparenza cui sono costretti gli enti che erogano prestiti e finanziamenti, ma anche alle regolamentazioni in merito al diritto che i contraenti possono esercitare di recedere da un contratto di prestito già sottoscritto.
Precedentemente a questa nuova normativa il richiedente poteva esercitare il diritto di recesso esclusivamente nel caso in cui avesse apposto la firma al contratto distante o comunque esternamente alle superfici di vendita degli esercizi del rivenditore; oggi, invece, il contraente il prestito può esercitare il diritto al recesso ovunque il contratto sia stato stipulato, a condizione che il diritto di recesso sia eservitato entro il quattordicesimo giorno successivo alla data di stipula e senza neanche avere l’ obbligo di fornire motivazione in merito al recesso. Occorre, affinché la richiesta di recesso abbia validità, che essa sia inviata per il tramite di raccomandata con avviso di ricevimento all’ indirizzo della sede operativa dell’ ente finanziatore che materialmente ha concesso il finanziamento (o di quella legale). Ove mai il prestito online fosse già in essere, e quindi la somma già messa a disposizione del richiedente debitore, egli avrà a disposizione trenta giorni per la restituzione dell’ intero capitale nonché, in aggiunta, degli interessi maturati fino al giorno della restituzione. La legge prevede che l’ ente finanziatore non potrà addebitare al richiedente debitore alcuna penale relativa al diritto di recesso da esso esercitato.
La vigente normativa permette di estendere il diritto di recesso a qualsiasi contratto per qualsiasi servizio accessorio direttamente legato al prestito richiesto in origine. Se, per esempio, si sia stipulato un contratto di assicurazione a tutela del creditore ed a copertura della somma erogata, anche ad esso si dovrà necessariamente concedere il diritto di recesso così come per il prestito stesso.