L’assegno sociale, il contributo in denaro che lo Stato Italiano riserva ai propri cittadini che versino in condizioni economiche disagiate, viene erogato agli aventi diritto il primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Importo massimo dell’assegno sociale
L’importo massimo dell’assegno sociale non può superare la cifra mensile di € 448,52 e viene concesso per tredici mensilità annuali. Infatti per il duemilaquindici il limite massimo reddituale per averne diritto è stato fissato in € 5.830,76.
Ne consegue che coloro che, trovandosi nello stato civile “libero”, non abbiano alcun tipo di reddito, hanno diritto all’importo massimo dell’assegno sociale. Così come ne hanno diritto anche coloro che, trovandosi nello stato civile “coniugato”, unendo il proprio reddito a quello del coniuge, abbiano un reddito cumulativo inferiore all’importo (su base annuale) del contributo.
Importi ridotti dell’assegno sociale
Naturalmente è previsto anche che chi abbia un reddito, purché inferiore all’importo massimo del contributo, possa godere parzialmente di questa pensione sociale del nostro governo. In particolare i soggetti che non siano coniugati il cui reddito sia inferiore all’importo (calcolato su base annua) del contributo, ed i coniugi il cui reddito (cumulativo) sia inferiore al doppio dell’importo massimo previsto per il contributo.
Questi soggetti percepiranno l’assegno sociale nella misura della differenza tra l’importo massimo dell’assegno (su base annuale) ed il proprio reddito per quanto concerne gli individui non coniugati, e nella misura della differenza tra il doppio dell’importo massimo su base annua del contributo ed il proprio reddito cumulativo.
Il calcolo del reddito
Nel calcolare il reddito del richiedente l’assegno sociale si terranno in considerazione:
- Redditi in fascia IRPEF, al netto delle tasse;
- Redditi non assoggettabili a tasse ed imposte;
- Redditi sottoposti a ritenute d’imposta e ritenute d’acconto;
- Redditi su cui gravino imposte sostitutive (ad esempio interessi bancari, ecc.);
- Redditi derivanti da proprietà immobiliari;
- Pensioni di guerra;
- Rendite vitalizie versate dall’INAIL;
- Pensioni dirette erogate da Stati esteri;
- Pensioni d’invalidità civile;
- Assegni alimentari ricevuti a norma di codice civile;
Nel calcolare il reddito del richiedente l’assegno sociale NON si terranno in considerazione:
- TFR o acconti su TFR;
- Redditi da abitazione principale;
- Eventuali competenze arretrate assoggettate a tassazione separata;
- Indennità d’accompagnamento per invalidità civile;
- Assegni vitalizi per gli ex combattenti per la prima guerra mondiale;
- Eventuali arretrati per prestazioni lavorative svolte all’estero.